Sono state pubblicate, con circolare dell’INPS n.49 del 30.03.2020, le modalità ed i chiarimenti relativi alla presentazione della domanda di indennità di 600 euro, per il mese di marzo, destinata ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nella stessa data. I professionisti non devono essere titolari di pensione né essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
La stessa indennità è destinata, sempre previa domanda all’Istituto, ai:
commercianti, coadiutori diretti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sempre che non abbiano già una pensione;
lavoratori dello spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri e non abbiano avuto un reddito superiore a 50.000 euro. I lavoratori dello spettacolo non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo per chiedere l’indennità.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è coperta da contribuzione figurativa.