Pensione di cittadinanza 2019: requisiti, importi, domanda e ultime novità

Pensione di cittadinanza: con la conversione in legge del decreto 4/2019 sono state introdotte diverse novità per questa misura assistenziale rivolta ai nuclei familiari composti da persone anziane.

È stato deciso, infatti, di riconoscere più diritti ai disabili gravi, inizialmente esclusi dalla possibilità di richiedere la pensione di cittadinanza. Inoltre, visto che questa misura si rivolge ad una categoria di persone che – vista l’età – hanno poca dimestichezza con i pagamenti elettronici è stato tolto qualsiasi vincolo riguardante il prelievo in contanti della pensione di cittadinanza. L’importo spettante ogni mese a titolo di integrazione del reddito, quindi, potrà essere speso interamente in contanti.

Prima di andare avanti e analizzare nel dettaglio le novità introdotte, ricordiamo che la PdC non è altro che un reddito di cittadinanza riconosciuto ai nuclei familiari composti esclusivamente da Over 67 (non per forza devono essere titolare di assegno di pensione).

Ci sono però delle differenze tra la pensione di cittadinanza (PdC) e il reddito di cittadinanza (RdC): ad esempio, mentre nel primo caso la soglia del reddito familiare da non superare è di 6.000€ (per la persona sola) per gli Over 67 questo limite si alza a 7.360€. Inoltre, per ovvi motivi ai beneficiari della pensione di cittadinanza non viene chiesto di sottoscrivere il Patto per il Lavoro con il centro per l’impiego.

Prima di andare avanti e analizzare nel dettaglio il funzionamento della pensione di cittadinanza, compresi requisiti e regole da soddisfare per beneficiarne, occorre fare alcune precisazione. Il nome scelto per questa misura, nonché alcune dichiarazioni fatte dal Governo nei mesi scorsi, potrebbero trarre in inganno: a differenza di quanto in molti ancora credono, infatti, la PdC non aumenta le pensioni minime, né tantomeno gli importi delle pensioni previdenziali e assistenziali percepite dai componenti del nucleo familiari.

A chi viene riconosciuto il diritto alla pensione di cittadinanza, infatti, spetta una certa somma a titolo di integrazione del reddito familiare che ogni mese verrà erogata non sul cedolino della pensione bensì su un’apposita carta acquisti realizzata da Poste Italiane (consegnata esclusivamente a colui che fa richiesta del beneficio).

A tal proposito di seguito trovate una guida completa sulla pensione di cittadinanza, con tutto quello che c’è da sapere su requisitiduratamodalità e moduli per la richiesta e tempistiche per l’accredito sulla carta RdC.

1. Cos’è la pensione di cittadinanza?

L’articolo 1 del decreto 4/2019 introduce una nuova misura assistenziale: il reddito di cittadinanza, uno strumento di contrasto alla povertà rivolto ai nuclei familiari che versano in una condizione di difficoltà economica.

Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge che per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari a 67 anni la misura acquista il nome di pensione di cittadinanza, quale strumento di contrasto alla povertà per le persone anziane. Nel dettaglio, queste persone beneficeranno di un’integrazione del reddito familiare, fino al raggiungimento di una determinata soglia.

Reddito e pensione di cittadinanza, quindi, sono molto simili, tuttavia per quest’ultima ci sono delle regole leggermente differenti che andremo ad approfondire in questa guida dedicata.

2. Requisiti

Partiamo con l’analizzare i requisiti della pensione di cittadinanza. In primis, come anticipato, è necessario che il nucleo familiare per il quale se ne fa richiesta sia composto esclusivamente da persone Over 67.

Gli altri requisiti sono:

  • essere cittadini italiani, o in alternativa di uno Stato membro UE. La pensione di cittadinanza spetta anche agli stranieri, purché in possesso del regolare permesso di soggiorno;
  • aver risieduto in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 anni in maniera continuativa;
  • ISEE inferiore a 9.360€;
  • patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
  • patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 2.000€ per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000€. Inoltre, questo limite aumenta di altri 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
  • reddito familiare non superiore a 7.560€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo familiare sia in affitto.

C’è però una novità introdotta con la conversione in legge del decreto 4/2019: nel dettaglio, viene estesa la platea dei beneficiari della pensione di cittadinanza consentendo anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da almeno una persona con più di 67 anni e da disabili gravi (indipendentemente dall’età) di fare richiesta per questa misura assistenziale.

 3. Pensione di cittadinanza: cosa spetta?

Ai nuclei familiari che soddisfano i suddetti requisiti spetta un beneficio economico che – come descritto dall’articolo 3 del decreto – si compone di due parti:

  • integrazione del reddito familiare fino al raggiungimento della soglia annua di 7.560€;
  • integrazione pari all’ammontare annuo del canone di locazione (per i nuclei familiari che vivono in affitto) fino ad un massimo di 1.800€.

Complessivamente potrebbe spettare un’integrazione del reddito fino al raggiungimento di 9.360€; mensilmente, quindi, l’interessato ha diritto ad un massimo di 780€. In ogni caso, l’integrazione non può essere inferiore ai 480€ annui.

L’importo dell’integrazione, però, viene aumentato per i nuclei familiari numerosi; nel dettaglio, per ogni persona maggiorenne successiva alla prima si applica un parametro della scala di equivalenza pari a 0,4. Quindi, nel caso di una coppia di Over 67, l’importo massimo dell’integrazione è di 1.092€ al mese, 13.104€ l’anno.

È bene sottolineare, comunque, che il parametro di scala di equivalenza complessivo non può essere superiore a 2,1, o a 2,2 qualora nel nucleo familiare ci sia almeno un disabile grave. Quindi, in caso di nuclei familiari numerosi – purché composti esclusivamente da Over 67 o da disabili gravi – l’importo massimo della misura è di 1.716€ al mese, 20.592€ l’anno.

 4. Durata e decorrenza

Per quanto riguarda la durata della pensione di cittadinanza, questa viene riconosciuta per tutto il periodo in cui il beneficiario soddisfa i suddetti requisiti, per un massimo di 18 mesi. Scaduto questo termine si può chiedere il rinnovo del beneficio.

Il contributo, invece, è riconosciuto per dodici mensilità ed è accreditato sulla carta RdC rilasciata da Poste Italiane nei primi giorni del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta. Ad esempio, per chi presenta la domanda per la pensione di cittadinanza entro il 31 marzo, la prima mensilità sarà accreditata nei primi giorni di maggio.

5. Richiesta pensione di cittadinanza

La domanda potrà essere presentata rivolgendosi presso il nostro centro di assistenza fiscale UIL Palo del Colle sito in Piazza Lenoci 9 – Per Info 080 – 625.376.

Una volta ricevuta la domanda, l’Inps ha cinque giorni di tempo per analizzarla: nel caso la richiesta venga accolta, la pensione di cittadinanza verrà erogata nei primi giorni del mese successivo a quello in cui è stata fatta la domanda sulla carta elettronica.

Questa carta può essere utilizzata per gli acquisiti (ma non per qualsiasi tipo di attività che abbia a che fare con il gioco d’azzardo, né tantomeno per gli acquisti online); inoltre, si può prelevare contante ma fino ad un massimo di 100€ al mese per la persona sola (da moltiplicare per il parametro di scala di equivalenza di riferimento).

Prima di concludere ricordiamo che qualora uno degli Over 67 al momento della presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza abbia già avviato un’attività lavorativa (sia come subordinato che da autonomo) ma questa non sia indicata nell’ISEE, bisogna presentare un modulo integrativo alla richiesta: il Com-Ridotto (SR182).

Per comunicare attività lavorative avviate in corso di fruizione della pensione di cittadinanza, nonché altre variazioni del nucleo familiare (come ad esempio il fatto che uno dei componenti sia stato ricoverato in un istituto di cura di lunga degenza), invece va consegnato al CAF il modulo SR181 (entro il 30° giorno dalla variazione).

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