Assegno unico e universale per i figli a carico
fonte: Governo Italiano
L’Assegno unico e universale per ogni figlio a carico è un beneficio economico per tutte le famiglie per ogni figlio a carico, erogato dall’Inps sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza, con criteri di universalità e progressività.
Per ottenere l’assegno, le famiglie possono fare domanda agli istituti di Patronato a partire dal 1° gennaio 2022.
L’assegno sarà erogato dall’Inps da marzo 2022.
Con l’introduzione dell’Assegno, il Governo intende riorganizzare e semplificare il sistema di contributi economici statali offerti alle famiglie con figli. Inoltre, il Governo intende contribuire alla ripresa della natalità e al sostegno dell’occupazione dei genitori, con particolare riguardo a quella femminile.
L’istituzione dell’assegno è uno degli interventi previsti dalla nuova riforma delle politiche della famiglia conosciuta anche con il nome di Family Act.
L’Inps si occupa di erogare l’Assegno unico e universale per i figli a carico sulla base delle domande presentate dalle famiglie.
Come funziona
- L’assegno è un contributo economico rivolto alle famiglie con figli a carico, per ogni figlio, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, in base alle domande che vengono presentate all’Inps o agli istituti di patronato.
- L’assegno è universale – tutte le fasce di reddito ne hanno diritto – e progressivo – l’importo aumenta al diminuire dell’Isee.
- L’assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.
- A partire da marzo 2022, l’assegno sostituisce alcuni contributi economici statali rivolti alle famiglie con figli.
- Una volta fatta la domanda, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo e comunque entro 60 giorni dalla domanda.
- L’assegno è erogato mediante accredito su Iban oppure mediante bonifico domiciliato, tranne nel caso di beneficiari del Reddito di cittadinanza.
- L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Fino a marzo 2022, rimangono in vigore i precedenti contributi e detrazioni per le famiglie con figli
- Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, rimangono vigenti le detrazioni e gli assegni per il nucleo familiare e l’Assegno temporaneo già vigenti nel 2021.
Contributi economici che vengono sostituiti dall’assegno
A partire da marzo 2022, l’Assegno sostituisce i seguenti contributi economici statali:
- il Premio alla nascita (articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
- l’Assegno di natalità (articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 170, e all’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
- l’Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
- l’Assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69).
- alcune detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 1, lettera c), secondo, terzo e quarto periodo, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917).
- il Fondo di sostegno alla natalità (articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
- l’Assegno temporaneo per i figli (decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2021, n. 112).
Il Bonus asilo nido e per forme di assistenza presso la propria abitazione rimane in vigore.
Per ottenere un assegno proporzionato, presenta la certificazione Isee
- Al momento della domanda, è possibile presentare la certificazione Isee per ottenere un assegno proporzionato. Se viene presentata una domanda senza allegare una certificazione Isee, l’Inps erogherà esclusivamente l’importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.
- Per ottenere l’Isee, è necessario compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
L’assegno verrà erogato a partire da marzo 2022
- L’importo dell’assegno varia in base all’Isee e all’età del figlio a carico.
Età del figlio | Isee pari o inferiore a € 15 mila | Isee superiore a € 15 mila e inferiore a € 40 mila | Isee pari o superiore a € 40 mila, o nessuna certificazione Isee |
Figlio a carico con età inferiore a 18 anni | € 175/mese | Fra € 175 e € 50/mese, decresce in base all’Isee. | € 50/mese |
Figlio a carico con età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni | € 85/mese | Fra € 85 e € 25/mese, decresce in base all’Isee. | € 25/mese |
- Per ogni figlio successivo al secondo, è prevista una maggiorazione.
| Isee pari o inferiore a € 15 mila | Isee superiore a € 15 mila e inferiore a € 40 mila | Isee pari o superiore a € 40 mila, o nessuna certificazione Isee |
Maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo | € 85/mese | Fra € 85 e € 15/mese, decresce in base all’Isee. | € 15/mese |
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Maggiorazioni
Per i figli a carico con disabilità
- Per ogni figlio con disabilità con età inferiore ai 18 anni, è prevista una maggiorazione sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini Isee, pari a € 105/mese in caso di non autosufficienza, € 95/mese in caso di disabilità grave, € 85/mese in caso di disabilità media.
- Per ogni figlio con disabilità con età fra 18 e 21 anni, è prevista una maggiorazione dell’importo pari a € 80/mese.
- Per ogni figlio con disabilità a carico con età superiore ai 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a € 85/mese nel caso di Isee pari o inferiore a € 15 mila, fra € 85/mese e € 25/mese nel caso di Isee fra € 15 mila e € 40 mila, e pari a € 25/mese nel caso di Isee pari o superiore a € 40 mila.
Per le madri di età inferiore ai 21 anni
- Per le madri di età inferiore ai 21 anni, è prevista una maggiorazione pari a € 20/mese per ogni figlio.
Per entrambi i genitori che lavorano
- Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio con età inferiore a 18 anni pari a € 30/mese, nel caso di Isee pari o inferiore a € 15 mila. Per gli Isee fra € 15 mila e € 40 mila, l’importo si riduce progressivamente.
- Non è prevista alcuna maggiorazione per Isee superiori a € 40 mila.
Per le famiglie con 4 o più figli
- Nel caso di nuclei familiari con 4 o più figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari a € 100/mese per nucleo.
Per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 25 mila
- Dal 2022 al 1° marzo 2025, per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 25 mila è prevista una maggiorazione mensile di natura transitoria.
- Per poter avere diritto alla maggiorazione, il nucleo deve anche aver percepito, nel 2021, l’Assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
Compatibilità con altre prestazioni sociali
- L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre prestazioni sociali a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
- L’assegno è compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza.
Come ottenere l’assegno
- A partire dal 1° gennaio 2022, le famiglie possono presentare domanda per ottenere l’assegno tramite gli istituti di patronato.
- Per ottenere l’assegno, è necessario essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. È necessario essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia; essere o essere stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
- Per i figli con età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni, per beneficiare dell’assegno è necessario che il figlio a carico soddisfi una delle seguenti condizioni:
– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
– svolga un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale. - Al momento della domanda, è possibile presentare la certificazione Isee per ottenere un assegno proporzionato. Se viene presentata una domanda senza allegare una certificazione Isee, l’Inps erogherà esclusivamente l’importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.
- L’assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.
- La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Su richiesta, l’assegno è riconosciuto in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
- Una volta fatta la domanda, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo e comunque entro 60 giorni dalla domanda.
- Nel caso di domande presentate entro il 30 giugno dell’anno in corso, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
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